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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

martedì 17 dicembre 2013

Rapporti sessuali innaturali: moglie forzata dal marito. Il matrimonio non è nullo.


..sentenza che farà molto discutere.. Massimiliano


Rapporti sessuali innaturali: moglie forzata dal marito. Il matrimonio non è nullo

“Convivenza è meglio...”. Sembra uno slogan, ma è, più semplicemente, la constatazione che la vita di coppia pre-matrimoniale può essere molto utile. A conoscersi, a comprendersi, a scoprire pregi e difetti reciproci, e anche a capire gusti e abitudini sessuali del partner. Che svelati a nozze già celebrate possono essere molto spiacevoli, e portare alla rottura della coppia, legittimando la richiesta di scioglimento del vincolo, ma certo non quella di annullamento del matrimonio (Cassazione, sentenza 3407/13). La moglie accusa il marito di «comportamento violento e prevaricatore», consistito nell’averle imposto «rapporti sessuali innaturali e contro la sua volontà» e chiede «la nullità del loro matrimonio». Secondo la donna, «il periodo di fidanzamento si era svolto in armonia» ma «dopo il matrimonio erano emerse tendenze sessuali e atteggiamenti violenti e prevaricatori» del marito, «che, se conosciuti in precedenza, l’avrebbero indotta sicuramente a rifiutare ogni ipotesi di matrimonio».  

Per i giudici, però, non c'è alcuna «anomalia o deviazione sessuale» che consenta di attestare la «nullità» del matrimonio, e, allo stesso tempo, non è provato «l’impedimento, derivante dalla personalità e dall’orientamento sessuale del marito, allo svolgimento di una vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi». Anche in Cassazione – a cui si è rivolta la donna, ribadendo la richiesta di nullità del vincolo matrimoniale – viene condivisa l’ottica adottata dai giudici di secondo grado. Con l’aggiunta, però, di un passaggio rilevante: nessuna possibilità di vedere annullato il matrimonio, come detto, ma, alla luce del quadro dei rapporti tra moglie e marito, è plausibile la richiesta di scioglimento.  

Ciò perché, una volta acclarata la mancanza di «preparazione al matrimonio dai parte dei coniugi, intesa come adeguata conoscenza della personalità del futuro coniuge, anche in relazione alla fondamentale prospettiva di una condivisione della propria vita sessuale», è emersa come lapalissiana la «situazione di disagio e di sofferenza» lamentata dalla donna per il «comportamento prevaricatore e violento» del marito – consistito nella richiesta di rapporti sessuali innaturali –, situazione che «ha determinato l’impossibilità dello svolgimento di una normale vita di relazione sessuale fra i coniugi» e ha comportato il deterioramento della «vita coniugale». Ma questo quadro, sottolineano i giudici, non consente di riscontrare, nella figura dell’uomo, «una anomalia o deviazione sessuale», perché non è stato possibile evidenziare «una sua particolare fisionomia sessuale, ma la sua incapacità psicologica di concepire i rapporti sessuali con la moglie in termini di condivisione del piacere erotico e della affettività». E questa considerazione comporta che la situazione di vita descritta dalla donna non può avere «alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso». Per questo, considerando la «insostenibilità del vincolo coniugale» lamentata dalla donna, ciò che è possibile è la «richiesta dello scioglimento» del matrimonio e della «addebitabilità della separazione».



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