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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

giovedì 31 luglio 2014

Corna sì, ma all'orario giusto


..il discorso forse è un po più complesso di così come riportato. Non è che esistono orari favorevoli, bensì orari dettati dalle esigenze delle persone che tradiscono. Per meglio dire e per fare un esempio, una donna sposata con figli piccoli potrebbe avere degli "spazi" di orario dopo le nove del mattino,  cioè quando ha lasciato i figli a scuola, fino all'ora di pranzo quando torna a riprenderli.
Altre persone impiegate potrebbero ricavarsi del tempo durante la sosta pranzo, altre la sera con la scusa di cene di lavoro, ecc. Quindi il mi parere (dettato dall'esperienza di 22 anni nel settore spacifico delle infedeltà coniugali) è che gli "orari delle infedeltà" dipendono dagli impegni di orario lavorativo degli "amanti"..
Poi c'è anche il discorso dei luoghi.. ad esempio chi abita in città difficilmente può andare "in campagna", ma deve cercare un albergo e/o piccola pensione che, sicuramente risulterà più squallida, ma probabilmente non gli registrerà i documenti a differenza di un medio/grande albergo. Anche se ultimamente vanno molto i b&b a ore.. ma di questo Vi racconto in "un altra puntata". Ciao. 
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato Roma





Corna sì, ma all'orario giusto





Nella vita c'è un tempo per ogni cosa: per camminare, per lavorare, per mangiare, per dormire e anche per... Tradire. Almeno a giudicare dai risultati di un sondaggio condotto da  AshleyMadison.com , il più famoso sito di incontri extraconiugali al mondo, che ha intervistato 3.000 tra gli utenti italiani iscritti riguardo le loro preferenze in fatto di... "sexual timing".
Oggi come oggi che l'organizzazione è la base per gestire i frenetici ritmi della vita contemporanea anche il tradimento deve essere "schedulato" tra una riunione e un pranzo di lavoro, tra la lavanderia e la recita dei figli. E così si scopre che per il 35% degli uomini e il 37% delle donne il momento più propizio della giornata per tradire il partner è la sera, più precisamente tra le 19 e le 22. Non a caso è l'orario più consono per trovare una scusa plausibile: partite di calcetto, lezioni di zumba o improvvise cene d’affari sono gli "impegni" perfetti per evitare di rincasare dopo il lavoro, raggiungere l'amante occasionale e godere di una focosa prima serata.  
Il più classico dei tradimenti, invece, si consuma tra le 13 e le 15, in quelle pause pranzo che dovrebbero essere infinite per poter fare tutto quello che si avrebbe in mente: la spesa, la palestra, un pranzo con un'amica e, perchè no, un tete-a-tete con l'amante. Per chi sceglie un collega o una collega di lavoro come partner fedifrago, ovvero il 29% degli intervistati e il 31% delle intervistate, il tutto è molto più comodo (almeno per la coincidenza degli orari) e la pausa pranzo stimola appetiti di ben altra natura. Quando gli uffici si svuotano, le porte si chiudono e i telefoni smettono di squillare, tra scrivanie e computer si accende la passione per un piacevole hot break. Un vero e proprio toccasana per tornare decisamente più rilassati alla seconda parte della giornata.
Il 17% degli utenti e il 12% delle utenti preferisce, invece, le prime ore della giornata, tra le 7 e le 9, per sfruttare appieno il vigoroso risveglio dei sensi. Armati di tutta la passione del mondo si punta la sveglia una mezz'ora prima e al posto della corsetta mattutina ci si dedica ad altro fitness.
Passato il trambusto del risveglio arriva l’ora delle casalinghe che, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, e sbrigato le faccende domestiche, possono finalmente dare sfogo alla propria femminilità. Il 14% delle italiane e il9% degli italiani dichiara di consumare la propria infedeltà tra le 10.00 e le 13.00.
"Tradire è un’esigenza che non conosce orari o professioni - afferma Noel Biderman, Ceo efondatore di AshleyMadison.com - Gli uomini e le donne che decidono di farlo cercano semplicemente di ritagliarsi uno spazio d’evasione in una giornata già fitta di impegni e piena di stress. Così chi fa il manager si trattiene oltre l’orario d’ufficio, gli impiegati si affidano alla pausa pranzo e chi lavora da casa sfrutta la seconda parte della mattina. L’importante è trovare l’attimo fuggente per l’amore... Fedifrago".
 A sorpresa, però, gli italiani non tradiscono al buio. Solo il 6% delle donne e il 10% degli uominidichiara, infatti, di avere rapporti extraconiugali in una fascia oraria che si estende dalla mezzanotte alle prime ore dell’alba. Le atmosfere romantiche dei chiarori di luna o quelle più frenetiche delle luci di night o di scopubmal si conciliano con l’inevitabile coprifuoco coniugale e poi dopo giornate tanto frenetiche la voglia di una nuova maratona è decisamente poca.

fornte: panorama.it

martedì 22 luglio 2014

Cassazione: l'abitudine di dormire in camere separate non è indice di crisi familiare e non giustifica il tradimento


Finalmente è stata fatta un pò di chiarezza sull'argomento.. molti Clienti infatti mi hanno riferito, al momento di conferire l'incarico, di essere a conoscenza che l'eventuale infedeltà coniugale del coniuge poteva essere giustificata dal fatto che già dormivano in letti separati..
Finalmente si può affermare che, letti separati o meno, si ha l'obbligo della fedeltà..poi per dimostrare che la causa della crisi che ha portato alla separazione è proprio l'infedeltà e non altri motivi, è tutt'altro discorso.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma 





Cassazione: l'abitudine di dormire in camere separate non è indice di crisi familiare e non giustifica il tradimento





Dormire in letti separati non è indice d'intollerabilità della convivenza, mentre la "tresca" documentata dall'investigatore privato sì e può dare luogo all'addebito della separazione. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014, che ha addebitato la separazione a una ex moglie "infedele" escludendo quindi il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento. 
La vicenda era stata portata in Tribunale dalla stessa moglie, la quale adducendo l'avvenuta disgregazione della vita coniugale e della convivenza, ormai "mero simulacro" formale, dati i continui litigi e l'abitudine di dormire in camere separate, chiedeva la separazione e il mantenimento.

Ma il marito, sospettando di essere tradito, l'aveva fatta seguire da un investigatore privato e nel giudizio aveva presentato le "prove" dallo stesso raccolte, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie

La Cassazione ha più volte ricordato che l'inosservanza del dovere di fedeltà non costituisce di per sé motivo di addebito della separazione al coniuge fedifrago essendo necessario verificare se l'adulterio è stato la causa della crisi familiare piuttosto che l'effetto (si veda la raccolta di articoli e sentenze in materia di tradimento).
Nel caso di specie è stata data ragione al marito essendosi accertato che il motivo principale della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi fosse proprio la relazione extraconiugale della donna, antecedente la richiesta di separazione, e non già i continui litigi o il dormire in camere separatenon considerati indici sufficienti per provare la fine del rapporto coniugale. 
In particolare, gli Ermellini, considerando pienamente legittimo il ricorso allo 007 privato, in caso di separazione, analogamente a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza della stessa S.C. in materia di lavoro (Cass. nn. 20613/2012; 12489/2011; 9167/2003), ritenevano assolto l'onere probatorio, da parte del coniuge richiedente l'addebito, attraverso i tabulati telefonici, le fotografie e il resoconto delle indagini del detective, considerandoli "dati del tutto oggettivi", a differenza delle motivazioni addotte dalla moglie sull'"anteriorità della crisi matrimoniale", addebitando la separazione alla stessa ed escludendo, quindi, il suo diritto al mantenimento


Fonte: studiocataldi.it

Matrimoni e infedeltà visti dall'Istat L'avvocato: "C'è anche la suocera"


Sicuramente analisi condivisibile e che posso confermare da quello posso vedere quotidianamente.. Sicuramente uno dei primi motivi delle separazioni sono le infedeltà coniugali, che a mio avviso influenzano anche uno degli altri motivi, cioè il disinteresse sessuale. Infatti molto spesso avviene a causa di relazioni extra coniugali del coniuge che portano al disinteresse nei confonti del marito/moglie. Per quanto riguarda la suocera e le interferenze causate, non mi esprimo in quanto i miei Clienti me ne hanno parlato raramente quindi non potrei dare un parere..

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma


Matrimoni e infedeltà visti dall'Istat
L'avvocato: "C'è anche la suocera"





Tra le cause di crisi coniugali ci sono l'infedeltà, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera.
Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, interviene in merito ai dati diffusi dall'Istat sui divorzi e le separazioni. Le cause principali delle crisi coniugali entro il fatidico settimo anno, spiega Gassani, "sono, nell'ordine, le infedeltà coniugali, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera". In media, però, spiega l'avvocato, "si arriva davanti al giudice dopo circa 13 anni di matrimonio".


Un dato rilevante riguarda poi l'elemento temporale: "Il 30 per cento delle crisi coniugali e delle iscrizioni a ruolo delle cause di separazione aumenta nel periodo estivo. In pratica, il caldo fa scoppiare le coppie perché l'estate è il periodo in cui i due coniugi sono costretti a condividere una vacanza più o meno lunga".

Convivenza durò tre anni: no delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.


Ritengo sia una decisione più che corretta.. la "storia" dell'annullamneto dei matrimoni è un discorso spinoso che meriterebbe una lunga discussione..
Massimiliano Altobelli



Convivenza durò tre anni: no delibazione della sentenza di nullità del matrimonio
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 17.07.2014 n° 16379









La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia.
Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, risolve un contrasto giurisprudenziale che si era formato in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha avuto luogo la causa invalidante.
Il caso riguarda una coppia che aveva celebrato matrimonio concordatario nel 1998 e dall’unione era nata una figlia. Il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato nullo il matrimonio “per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della donna”, manifestata anche a terze persone tra cui lo stesso parroco durante il corso prematrimoniale, al quale la stessa dichiarò di essere atea e di accettare solo formalmente i precetti della chiesa. La Corte di Appello di Venezia aveva riconosciuto efficacia alla sentenza annullando il matrimonio, e contro tale atto ricorre in Cassazione il marito il quale sostenendo la contrarietà della sentenza canonica all’ordine pubblico interno italiano che manifesta il favor matrimoni e quindi privilegia la conservazione del rapporto (matrimonio-rapporto) rispetto alle cause invalidanti dell’atto, come la riserva mentale di un coniuge (matrimonio-atto), che restano sanate dal protrarsi del rapporto che ne è seguito.
La tesi del ricorrente si basa sull’opinione elaborata dalla Cassazione a sezione unite del 2008 cui si rifà un certo filone giurisprudenziale ed in particolare la sentenza n. 1343/2011 cui poi si è uniformata la successiva sentenza n. 9844/2012.
La donna invece richiama un altro orientamento della stessa Cassazione, tra cui la recente sentenza n. 8926/2012, secondo cui la perdurante convivenza tra i coniugi non è condizione ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del diritto canonico.
La convivenza è un aspetto essenziale del matrimonio-rapporto e lo si ricava non solo dalla normativa nazionale (costituzione e leggi) ma anche dalle norme di diritto internazionale ed in particolare dell’Unione Europea.  Lo svolgimento della vita matrimoniale ha come conseguenza il venire in esistenza di diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità e aspettative legittime dei membri della famiglia.
Ma qual è la durata minima del rapporto che occorre considerare? Le norme civili sulla decadenza delle azioni di annullamento del matrimonio parlano di coabitazione per un anno. La legge sull’adozione (l. n. 184/1983) consente ai coniugi uniti da almeno tre anni in matrimonio di fare richiesta di adozione. Il legislatore specifica che la stabilità del rapporto può essere desunta dall’aver convissuto in modo continuativo e stabile per almeno tre anni prima del matrimonio.                
Anche la Corte Costituzionale, aveva in passato affermato l’esistenza del matrimonio non solo come atto costitutivo, ma come rapporto giuridico, ossia un “vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui sia “perdurante” la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri”, considerando i tre anni successivi al matrimonio comerequisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto (C. Cost. n. 281/1994).
Sulla base di atti e norme richiamate - art. 2, 3,29,30 e 31 della Costituzione, art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché le norme del codice civile – la Corte, a composizione del contrasto giurisprudenziale in materia, enuncia il principio di diritto secondo cui la convivenza come coniugi, che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali e di aspettative legittime tra coniugi e genitori e figli.
Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico dove vi sia stata la suddetta convivenza coniugale (art. 797 1° comma n. 7 c.p.c.).
L’eccezione d’inefficacia deve essere sollevata – specifica la sentenza – dalla parte nel giudizio di delibazione, non potendo essere rilevata d’ufficio né dal P.M. né dal giudice, e la parte deve dedurla a pena di decadenza in tale giudizio.
In questa sede il giudice potrà disporre una specifica istruzione probatoria sempre nei limiti del divieto del riesame nel merito della sentenza canonica.
Nel caso specifico però il marito ricorrente aveva sollevato tale eccezione soltanto nel giudizio di legittimità in Cassazione poiché nel processo per la delibazione in Corte d’Appello, si era difeso sostenendo che la riserva mentale della moglie sull’esclusione di uno dei bona matrimonii non era a lui nota e non era stata manifestata, ma tale ricostruzione non era stata suffragata dalle prove.
Pur riconoscendo che la durata del matrimonio, la nascita di una figlia e comunque la condotta tenuta dalla donna dopo il matrimonio, durato 11 anni, costituiscono ostacolo alla delibazione della sentenza canonica, la Cassazione respinge il ricorso.

Fonte: altalex.com

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma

Licenziamento per tradimento, in Cina campagna moralizzatrice sul lavoro: fare le corna stronca la carriera


Fortunatamente questà "moralità" non è applicata quì da noi, altrimenti ci sarebbe molto più movimento in termine di posti di lavoro..infatti se l'infedeltà coniugale causasse il licenziamento..il 70% dei posti di lavoro, di uomini e donne, sarebbe a rischio..... Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma




Licenziamento per tradimento, in Cina campagna moralizzatrice sul lavoro: fare le corna stronca la carriera




Autocritica e rieducazione sono i pilastri della disciplina maoista che la Cina rossa continua ad applicare in ogni contesto, a partire dall’ambiente lavorativo dove le norme di buona condotta lambiscono la sfera privata fino a chiamare in causa la “morale” ed alcuni principi etici non meno importanti dell’aspetto professionale in senso stretto.

La discutibile connessione tra infedeltà coniugale e inaffidabilità sul posto di lavoro è tutt’altro che un vecchio retaggio dell’ortodossia ideologica in parte superata dalle nuove classi dirigenti cinesi, ma a spingere verso un giro di vite sulle pratiche “degenerative” di funzionari delPartito Comunista e colletti bianchi hanno contribuito in misura determinante recenti scandali a sfondo sessuale costati reputazione e incarichi ad elementi di spicco dellaburocrazia nazionale.
Non sono bastate scuse ufficiali e atti di contrizione in pubblico ai protagonisti di vicende poco onorevoli con alla base violazioni più o meno gravi del codice di disciplinaimposto ai lavoratori di medio e alto livello, come dimostrano i casi eclatanti del vicegovernatore dell’Anhuicostretto a dimettersi per essere sottoposto alla pena rieducativa di 5 anni al cospetto delle autorità cinesi.
La Commissione Centrale per l’ispezione disciplinare, in questo periodo, non ha lesinato sforzi per sanzionare comportamenti all’insegna della scorrettezza e della corruzione morale degli individui tenuti al rispetto di regole fondamentali per la convivenza civile imposte dal Partito, alla luce di una lotta contro edonismo e stravaganza” che si annuncia lunga ed impegnativa.
Episodi spiacevoli con protagonisti alti funzionari pubblici si sono succeduti con una frequenza a dir poco allarmante nell’ultimo lustro, causando non pochi problemi di immagine alla Repubblica cinese, attraversata da pulsioni modernizzatrici e allo stesso tempo alle prese con tentazioni restauratrici del vecchio ordine risalente all’epoca indimenticata di Mao Tse Tung.
La guerra al tradimento come stile di vita corrotto e degenerato, estremamente dannoso dal punto di vista della produttività e della serietà sul lavoro, è uno dei punti programmatici sui quali l'attuale presidente Xi Jinping intende proseguire a tappeto, nel nome di quella“normalizzazione” dei costumi nel Paese invocata dalla stessa opinione pubblica dopo lo scoppio della questione morale nello Shenyang e in altre regioni recentemente finite al centro di eventi di cronaca imbarazzanti.
Solo qualche mese fa, ad esempio, ben 25 mila locali a luci rosse sono stati chiusi dalle forze armate della Cina nel distretto operaio di Dongguan, centro ad alta densità di prostituzione per via del continuo transito di lavoratori in buona parte provenienti dall’area del Guangdong.

Fonte: xcite.it

sabato 12 luglio 2014

In Italia è tornata la “moda” della crisi del settimo anno di matrimonio



Condivido. Ultimamente molte persone hanno imnputato come una delle maggiori cause di infedeltà proprio la "mitica" crisi del settimo anno. Comunque a mio avviso è solo un voler trovare a tutti i costi una motivazione quando si è difronte ad una relazione extra coniugale. Spesso, non essendo un comportamento propriamente razionale, non è detto che debba esserci per forza una motivazione.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato Roma




In Italia è tornata la “moda” della crisi del settimo anno di matrimonio.





Chissà se c’è stato un periodo in cui le coppie italiane hanno allontanato quello che era diventato un appuntamento fisso : la crisi del settimo anno di matrimonio nel quale molte di loro si sfasciavano.
Fatto sta che l’Istat oggi dice che in Italia questa storia è ricominciata in modo molto frequente. Secondo l’Istituto di statistica, in 20 anni, tra il 1985 e il 2005 “le unioni interrotte dopo sette anni sono raddoppiate, passando dal 4,5 per cento al 9,3 per cento”.
E tra le cause di queste crisi c’è una cosa che forse si poteva immaginare: l’infedeltà coniugale. I dati sono stati commentati da Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani. “Le cause principali delle crisi coniugali entro il settimo anno sono, nell’ordine, le infedeltà coniugali, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera». In media, però, chiarisce l’avvocato, «si arriva davanti al Giudice dopo circa 13 anni di matrimonio».

Ed è interessante sottolineare, spiega ancora il presidente dell’Ami, «che il 30% delle crisi coniugali e delle iscrizioni a ruolo delle cause di separazione aumenta nel periodo estivo. In pratica, il caldo fa scoppiare le coppie perché l’estate è il periodo in cui i due coniugi sono costretti a condividere una vacanza più o meno lunga». Secondo l’avvocato, infine, «il cosiddetto “turismo divorzile” preferito dagli italiani è quello della Romania perchè costa di meno, ma anche Spagna e Regno Unito sono mete dei divorziandi italiani.

Fonte: iljurnal.it

Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito



Ci sono però anche Sentenze che affermano quasi il contrario, certamente in anni di esperienza mi è stato raccontato da moltissimi clienti che, ad esempio, uno dei motivi che li hanno portati ad essere sospettosi e ad avere dubbi sulla fedeltà del proprio coniuge, era dovuto proprio alla scarsità e/o alla totale assenza di rappoorti sessuali.

Massimiliano Altobelli - Investigatore privato roma



Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito


Menage familiare interrotto da tempo: l’abbandono della casa familiare è solo una conseguenza perché la convivenza era già intollerabile. È quanto emerge dalla sentenza 2539/14 della Cassazione. 




Il caso 
Lui lascia la casa coniugale e intraprende una relazione con un’altra donna. Motivo? La situazione familiare non era più sopportabile, visto che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali fra i coniugi. 

Nessun addebito della separazione all’uomo, come invece avrebbe voluto la moglie, per aver abbandonato il tetto coniugale. Questo è quanto deciso dai giudici. Infatti, i giudici di merito prima, e la Cassazione poi, hanno escluso che la relazione extra-coniugale dell’uomo fosse la causa della rottura del vincolo coniugale. L’infedeltà porta sempre all’addebito della separazione? La S.C., sul punto, ha ricordato 2 precedenti giurisprudenziali. 

Il primo (Cass., n. 13592/2006), sull’obbligo di fedeltà, afferma che la sua violazione determina normalmente «l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale», e cioè che non risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto. E l’abbandono della casa familiare? Il secondo (Cass., n. 10719/2013), invece, riguarda l’abbandono della casa familiare. Di per sé – spiegano gli Ermellini – tale abbandono «costituisce violazione di un obbligo matrimoniale» e, di conseguenza, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza. Tale violazione, tuttavia, non si concretizza se chi ha posto in essere l’abbandono prova che esso «è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata». Per questi motivi, la Cassazione rigetta in toto il ricorso della donna. 

Fonte. dirittoegiustizia.it

giovedì 10 luglio 2014

il servizio "Trustworthy"..

Servizio "Trustworthy"









Il termine inglese “trustworthy” vuol dire “persona di fiducia”, “fidata”, “attendibile”..

  Ed è proprio il termine che indica meglio quello che di seguito andrò a descrivere.

Trustworthy o “Persona di Fiducia” è una figura ritenuta adatta all’adempimento di compiti delicati ed importanti.
Nel nostro ambito, quello dell’ Investigazione Privata, essa si può identificare in una persona adatta a fornirvi un valido supporto in ogni circostanza che riteniamo possa, in qualche modo, crearvi paure o timori e/o in situazioni nelle quali esse possono, addirittura, fare le vostre veci in ruoli e compiti estremamente delicati o meglio ancora sostituirsi a Voi in tutte quelle condizioni di vita comune nelle quali nasce l’esigenza che un’altra persona si debba sostituire a voi, nelle quali i suoi occhi diventeranno i vostri, il suo agire il vostro agire.

  La mia professionalità ultraventennale nel settore delle Investigazioni Private con Autorizzazioni di più Prefetture dal 1995, il mio Curriculum Professionale, l’esperienza maturata, in prima persona, sul campo, la mia appartenenza all’Arma dei Carabinieri e l’essere tutt’ora iscritto all’ Associazione Nazionale Carabinieri e tutti i traguardi professionali raggiunti, sono garanzia della mia attendibilità e fanno di me oggi un Professionista in grado di saper valutare, conoscere e scegliere personalmente persone adatte ad ogni esigenza, non necessariamente legata ad interessi e attività investigative, ma personalizzata ad ogni Vostra specifica necessità.

 Ovviamente non si tratta di persone che identifichiamo in Autisti, Traduttori, Assistenti o Public Relations, ma bensì di persone professionalmente capaci, tecnicamente preparate, addestrate, con importanti curriculum professionali  e, principalmente, di fiducia (da me garantita), al fine di potervi garantire un valido supporto sul posto a voi o ai vostri cari, in tutte quelle situazioni nelle quali può nascere l’esigenza di desiderare vicino persone che contribuiscano alla vostra tranquillità.

Di seguito alcuni esempi per i quali potrebbe esservi utile una “Persona di Fiducia”:

- Se ad esempio avete la sensazione di essere seguiti, controllati, spiati.. noi siamo in grado di monitorare i Vs spostamenti a distanza in maniera discreta e senza essere notati, per documentare chi vi sta seguendo e capire il perché. Questa attività investigativa potrebbe essere definita come contro-pedinamento, infatti la o le persone impegnate a seguirVi, difficilmente penseranno di essere a loro volta controllati..

- Se siete vittime di “dispetti“,“molestie”, ecc. come, ad esempio, danni alla vostra autovettura, e/o alla vostra abitazione, biglietti anonimi e quant’altro possa arrecarvi disturbo, Noi saremo in grado, con specifici appostamenti, discreti e soliti del nostro mestiere, documentarVi gli autori di tali atti, in maniera tale da renderVi in condizioni di rivolgerVi alle Forze dell’Ordine con le dovute prove, senza dover invece ovviare con le solite denuncie contro ignoti.

Ma oltre all’ambito investigativo, una "Persona Fiducia” potrebbe esserVi utile qualora vogliate far accompagnare i vostri figli “minori”: sia in maniera “occulta”, per venire a conoscenza del “loro fare” in vostra assenza, sia come presenza “di fiducia” per dare a voi ed a loro maggior tranquillità (accompagnarli ad un concerto, in un viaggio, in macchina o in aereo, all’estero, ecc.) fornendo loro assistenza e sicurezza, come se non dovesse mai mancare un punto di riferimento.

In alcune circostanze, può nascere l’esigenza di sentirsi più tranquilli con a fianco una “persona di fiducia” che con la nostra esperienza, in maniera assolutamente discreta, possa accompagnarVi nei vostri spostamenti, viaggi di lavoro, appuntamenti importanti, nella vostra vita privata o lavorativa.

In particolare per l’estero, oltre ad essere disponibili a spostarci personalmente ed ovunque, siamo in rapporto di Amicizia/Collaborazione con il Sig. Frank Crescentini, stimato Investigatore Privato con base negli U.S.A., abitante nello stato del Nevada, a Las Vegas, in grado di fornirVi supporto e assistenza anche sul posto.

In sintesi, sono innumerevoli le situazioni in cui una “persona di fiducia” potrebbe esserVi utile, quindi posso che consigliarVi di rivogerVi a noi per ogni Vostra esigenza o informazione in merito, della quale saremo lieti di discutere di persona, senza alcun impegno, e di fornirVi tutte le più appropriate soluzioni.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma