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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

martedì 25 novembre 2014

Pedinare la moglie non è reato




Questa Sentenza conferma che, quando si svolge un'investigazione per far valere o difendere un proprio diritto in sede Giudiziaria, non si commette alcun reato nell'effettuare un "pedinamento". 
Ovviamente ne da chi è un Investigatore Privato regolarmente autorizzato dalla Prefettura e neanche dal diretto interessato. Si specifica però che tale "attività" viene posta in essere dal "diretto interessato" e quindi non "in forma imprenditoriale"; non vorrei che fosse interpretata come "un via libera" ad effettuare abusivamente la professione di investigatore privato. Attenzione perchè si incorre in reati penali molto facilmente.
Ricordo infine che il "pedinamento" avverò l'attività di osservazione statica e dinamica, viene intesa come attività in cui la persona oggetto di indagine non si occorge di nulla in quanto, in caso contrario, sarebbe un inseguimneto e quindi reato di molestia. A mio avviso.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma 




Pedinare la moglie non è reato



Il detective-investigatore privato che non svolge attività imprenditoriale non deve avere la licenza del Prefetto.


Il marito ben può pedinare la propria moglie o incaricare un’altra persona di farlo per conto suo, senza per questo commettere alcun reato (tantomeno quello di investigazioni abusive).

Infatti, sebbene la legge [1] stabilisca che, senza licenza del Prefetto, è vietato di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati, il riferimento di tale norma è ad una attività svolta in forma imprenditoriale.

Risultato: quando il pedinamento è episodico ed effettuato nei confronti di una singola persona non scatta alcun crimine. Neanche si può invocare il rispetto della privacy se il pedinamento avviene in luoghi pubblici come la strada o le corsie di un negozio.

A chiarirlo è stata una sentenza della Cassazione di giovedì scorso [2].

Formula piena: assolto [3], perché “il fatto non costituisce reato”, il marito e il cognato di una donna per avere eseguito nei suoi confronti attività investigativa, di pedinamento, ricerca e raccolta di informazioni.

Secondo i giudici, quando l’attività di investigazioni, ricerca o raccolta di informazioni è svolta – anche se per conto terzi – in forma imprenditoriale, è suscettibile di interferire con le attività della polizia. Pertanto, in tali casi (e solo in tali casi) essa è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Prefetto che valuta l’eventuale “pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini”.

Completamente diverso è il discorso in caso di controlli semplici e saltuari, senza alcun supporto organizzativo. Tale è proprio il caso di un uomo che, coadiuvato da un detective privato o da un amico, svolgano una serie di attività di sorveglianza di una persona (la moglie, nel caso di specie), mediante controlli saltuari, anche se protratti per più mesi, senza alcun supporto organizzativo.

Tali comportamenti di controllo e ricerca di informazioni svolte da un privato nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona (la moglie) non costituiscono alcun reato.

La condotta in questione non integra, dal punto di vista materiale, alcuna fattispecie incriminatrice. Insomma, detto in parole povere, non esiste alcuna norma – neanche quelle sulla privacy – che vieti tale comportamento di pedinamento. E quindi non scatta alcun comportamento penalmente rilevante.

[1] Art. 134 del r.d. n. 733/1991 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 
[2] Cass. sent. n. 48264 del 20.11.2014. 
[3] Dal reato di cui all’art. 134 del r.d. n. 733/1991 (T.U.L.P.S.). - 

Fonte: laleggepertutti.it   (http://www.laleggepertutti.it/59597_pedinare-la-moglie-non-e-reato)

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