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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

lunedì 29 dicembre 2014

Furto di dipendenti: investigazioni lecite da parte del datore di lavoro?



Ritengo che sia l'ennesima Sentenza della Corte di Cassazione che permette sempre più di prendere atto che l'attività investigativa, svolta da Investigatori Privati autorizzati, risulta essere sempre più necessaria per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria.
Nella mia attività di Investigatore Privato a Roma infatti mi è capitato in più di una occasione di avere a che fare con attività investigative del genere. Spesso è capitato di cogliere sul fatto dipendendi che effettuavano veri e propri furti, sia ai danni del datore di lavoro che ad altri dipendenti.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato Roma






Furto di dipendenti: investigazioni lecite da parte del datore di lavoro?



E’ lecito l’impiego di investigatori privati per la tutela del patrimonio aziendale?
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, si inserisce in un solco tracciato da un orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli datoriali effettuati a mezzo di agenzia investigativa per verificare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.
E’ quindi legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, appositamente ingaggiati dal datore che nutriva dubbi, a sottrarre somme non contabilizzate.
Nel caso di specie è stata, altresì, ritenuta non sproporzionata la sanzione espulsiva a causa della reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario.
Sul punto occorre ricordare che gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori pongono dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro, rispettivamente, per la tutela del patrimonio aziendale effettuato tramite le guardie giurate, al controllo della prestazione lavorativa da parte del personale di vigilanza e al controllo “occulto” ovvero da remoto effettuato tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature. Nella sentenza in commento la Suprema corte, confermando quanto deciso lo scorso marzo con un’altra sentenza in materia di controllo sull’utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge 104/1992* (Cassazione 4 marzo 2014, n. 4984), ha statuito che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, pur delimitando la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3) – «non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica», atteso che il controllo dell’agenzia investigativa «deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione».
Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi diretti a salvaguardare il patrimonio aziendale.

fonte: camminodiritto.altervista.org

Detective in azienda: il datore può spiare i dipendenti con l’investigatore privato


Le indagini nel settore “commerciale” rappresentano un 35% delle attività da me svolte in qualità di Investigatore Privato a Roma, infatti la maggioranza dell’attività investigativa è rappresentata dalle indagini nel settore “privato”, in particolare nelle Infedeltà Coniugali.
Queste nuove sentenze di Cassazione, unitamente alle altre già uscite in passato nelle stessa materia, rappresentano un passo avanti nell’impiego delle investigazione da parte di privati e di aziende.

In molte occasioni mi è capitato infatti di svolgere indagini inerenti l’infedeltàaziendale, cioè quando un dipendente di un’azienda “vende”, “comunica” segreti o strategie aziendali alla concorrenza e quindi favorendo una concorrenza sleale.

Ma sono migliaia i casi in cui un’azienda potrebbe essere “tradita” da un proprio dipendente: iniziando dal pasticcere che comunica le ricette alla concorrenza al dipendente di una grande azienda che si vende la lista clienti alla concorrenza.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma


Detective in azienda: il datore può spiare i dipendenti con l’investigatore privato.


Per scoprire chi ruba in azienda, è possibile ingaggiare lo 007 per i controlli occulti sui dipendenti.


Il datore di lavoro può far spiare i propri dipendenti dall’agenzia investigativa privata. Su questo ormai non ci piove!   Lo può fare fuori dall’azienda:   1. per controllare se il lavoratore sta usufruendo illegittimamente dei permessi della “104”  2. oppure per verificare se il dipendente è davvero in malattia (leggi “Il datore può far pedinare dagli investigatori il dipendente in malattia”);   ma lo può fare anche all’interno dell’azienda, per infliggere il licenziamento per giusta causa nei confronti di chi viene pescato a rubare i beni dell’azienda. Secondo infatti una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1] sono legittimi i controlli occulti affidati ai detective se non riguardano l’inadempimento della prestazione ma le condotte del dipendente che incidono sul patrimonio della società.   Inutile aggrapparsi allo Statuto dei lavoratori che vieta i controlli a distanza dei dipendenti. La privacy e le garanzie lavoristiche vengono meno quando è in gioco la sicurezza dell’azienda e l’integrità del suo patrimonio. Il divieto dei controlli occulti imposto al datore, invece, riguarda solo i casi in cui l’indagine si spinga a verificare l’efficienza e la produttività del dipendente.   Non è contestabile il licenziamento in tronco, senza alcun preavviso, nei confronti di chi è sorpreso a rubare sul posto di lavoro. Ciò che, però, aggiunge la sentenza in commento è che le prove del reato possono essere fornite in qualsiasi modo, anche dall’agenzia di investigazione privata ingaggiata ad hoc dall’imprenditore, che evidentemente sospetta del dipendente.   Lo spionaggio è tanto più legittimo quanto più si ha a che fare con incarichi “delicati” come quello della cassiera o del magazziniere. La delicatezza della funzione svolta da chi ha il maneggio di denaro o di chi ha la detenzione di tutta la merce dell’imprenditore non consente alcuna tolleranza.   Insomma, ben può il datore di lavoro rivolgersi a detective privati – diversi dalle guardie giurate chiamate a sorvegliare l’azienda dai furti esterni – laddove gli investigatori sono incaricati di spiare gli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento del prestatore d’opera. - 



Fonte: laleggepertutti.it

lunedì 8 dicembre 2014

Detective e tradimenti: la prova dell’investigatore vale solo come testimonianza.




  Da quello che leggo dalla Sentenza, ma già era chiaro e risaputo, L' investigatore privato deve confermare in udienza e quindi essere sentito come testimone, mentre il solo rapporto scritto non è considerato prova.

  Questo è chiaro però bisogna anche dire un'altra cosa e cioè che, avendo in mano un'ottima relazione correlata da fotografie inequivocabili, è molto facile che in udienza non ci si arrivi proprio. Infatti dalla mia esperienza ventennale nel settore delle investigazioni private ed in particolare nelle infedeltà coniugali, posso dire ho visto molti Clienti risolvere arrivando ad una separazione "consensuale forzata". Intendo dire che non avendo le prove, chiunque è portato a negare, ma, molto spesso, messo di fronte a prove inconfutabili ed eclatanti..tende  ad accettare una separazione consensuale.

  Le persone dovrebbero iniziare a capire che non esiste, a mio avviso, una separazione che va bene e un'altra che va male. La separazione è comunque un fallimento, quindi è da considerarsi come "un incidente" in cui bisogna cercare di limitare i danni e quindi interpretarla come una "trattativa" in cui si cerca di far valere le proprie ragioni, sempre con il buonsenso.

Purtroppo però molte persone vedono nella separazione un'occasione dove potersi vendicare con il proprio ex coniuge e spesso chi ci va di mezzo sono i figli..

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma








Detective e tradimenti: la prova dell’investigatore vale solo come testimonianza.





Qualsiasi relazione dell’agenzia investigativa non può entrare nel processo civile se non attraverso la forma della testimonianza.   Il Tribunale di Milano è stato chiaro: i report delle agenzie investigative – da cui si evince il tradimento del coniuge – non possono costituire una prova nel giudizio civile di separazione. Per la dimostrazione al giudice del rapporto fedifrago, il detective deve essere sentito come testimone e, quindi, andare a ripetere davanti al giudice ciò che ha visto e fotografato.   In altre parole, il rapporto dello 007, da cui emergono i pedinamenti, gli appostamenti, le registrazioni possono entrare nel processo civile solo rispettando il principio del contraddittorio, ossia dando la possibilità alla controparte di difendersi. E ciò avviene solo chiamando a testimone l’investigatore privato.

fonte: laleggepertutti.it