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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

sabato 12 agosto 2017

Finto cliente per controllare il dipendente: si può?


Buongiorno.

     Da oltre vent'anni mi occupo di Investigazioni Private e ultimamente, inteso come negli ultimi 5/7 anni, si sta diffondendo sempre di più l'utilizzo investigativo nell'ambito commerciale.

Non che prima non si facesse, ma sta cambiando il "livello", infatti anni fà era appannaggio per lo più di grandi aziende con molti dipendenti, mentre ultimamente semprè più anche da Clienti che magari hanno un negozio con pochi addetti.

Con questo mio breve articolo e prendendo spunto dalla pubblicazione, sotto riportata, a commento di ultime Sentenze, cercherò di fare chiarezza in questo ambito specifico:

Una volta per tutte cerchiamo di rispondere ad una domanda che spesso sia i dipendenti che i datori di lavoro ci pongono, soprattutto per cercare di togliere dei dubbi su ciò che realmente l' Investigatore Privato può e non può fare. Su ciò che si basa l'attività Investigativa e su quali possano essere le risultanze valide in sede giudiziaria che l'Investigatore Privato può relazionare.

L'articolo di seguito esposto risponde in maniera chiara e concisa, punto su punto, a tutti i quesiti che maggiormente ci vengono rivolti dai nostri clienti nella nostra Agenzia Investigativa.

L'infedeltà, che sia Aziendale o coniugale, viene trattata con una indagine volta al reperimento delle prove documentali, fotografiche e testimoniali, con lo scopo di relazionarle per poi eventualmente produrle in Tribunale.

Una cosa che non viene menzionata nell'articolo, perchè dovrebbe essere ovvia, ma che in realtà non lo è, è quella di affidarsi ad un Investigatore Privato con regolare licenza, Autorizzato dalla Prefettura. Purtroppo sono tanti gli abusivi che si professano Investigatori Privati che alla fine non hanno ne le competenze ne tanto meno posso produrre prove e indizi validi ai fini giudiziari da presentare in Tribunale.


 Affidarsi ad un professionista fa la differenza tra risolvere un problema o crearne degli altri, vista la materia spinosa e legalmente complessa.



Massimiliano Altobelli







Finto cliente per controllare il dipendente: si può?

In che modo e quando il datore di lavoro può controllare i dipendenti con investigatori privati e falsi clienti.



Lo Statuto dei lavoratori vieta all’azienda di controllare i dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni: è infatti fuorilegge una verifica sulla qualità e tempestività della prestazione lavorativa. Tuttavia, a detta della Cassazione, è possibile spiare e pedinare i lavoratori attraverso investigatori privati e falsi clienti. Questo consente, in un certo senso, di superare il limite imposto dalla legge e verificare se il dipendente sta facendo il proprio dovere o meno. Il controllo occulto potrebbe consistere anche nella creazione di un falso profilo Facebook al fine di verificare se lo stesso sta chattando o lavorando. Ma procediamo con ordine e vediamo in che modo il datore di lavoro può controllare i dipendenti.

Investigatori privati

Nessun dubbio esiste più sul fatto che l’azienda possa spiare il dipendente con l’investigatore privato. Quest’ultimo può pedinare il lavoratore al di fuori dell’azienda (fino all’uscio di casa), per smascherare eventuali bugie riferite al datore di lavoro: falsi certificati medici, permessi per assistenza a familiari invalidi (Legge 104) utilizzati invece per fini personali, attività di concorrenza, svolgimento parallelo di mansioni per altri datori, ecc.
Il controllo può avvenire anche per un prolungato lasso di tempo Cass. sent. n. 14454/2017e non deve necessariamente limitarsi a sporadici episodi.
Inoltre, per poter pedinare il dipendente sospettato di infedeltà, non c’è bisogno che il lavoratore sia già stato sorpreso nell’atto di svolgere un precedente illecito dello stesso tipo, ma possono essere eseguiti anche in via preventiva o sulla base di semplici sospetti.
La prova sarà costituita dalle stesse dichiarazioni testimoniali dell’investigatore. Il report del detective non ha valore documentale; lo possono avere le fotografie, salvo che vengano adeguatamente contestate dal dipendente.
Affinché l’utilizzo dell’investigatore sia legittimo è necessario che:
ñil controllo sia svolto mediante modalità non eccessivamente invasive, rispettose della libertà e dignità dei dipendenti e, comunque, improntate al rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
ñla finalità del controllo non sia quella di verificare la qualità e la prestazione lavorativa del lavoratore, ma impedire che questi compia illeciti; ciò in quanto le condotte penalmente rilevanti, o comunque illecite, poste in essere dal dipendente esulano dall’attività lavorativa in senso stretto.

Il falso cliente

Il datore di lavoro può sottoporre a controlli il dipendente anche valendosi di un falso cliente. Si pensi a una persona che finga di essere interessata all’acquisto di un prodotto al solo scopo di controllare se il dipendente emette lo scontrino, se indirizza la clientela verso altri esercizi commerciali, se discredita i prodotti in vendita, ecc. In questo caso l’attività di controllo del finto cliente si può spingere anche all’interno del posto di lavoro.
Affinché tuttavia sia possibile controllare un dipendente con un falso cliente è necessario che vengano rispettati determinati limiti:
ñl’investigatore non può essere ingaggiato dall’azienda per verificare l’adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente; può solo verificare eventuali illeciti del dipendente stesso che possono avere un impatto sul patrimonio aziendale;
ñl’investigatore può fingersi un normale cliente a condizione che si limiti a presentare alla cassa la merce acquistata pagandone il relativo prezzo o a compiere le normali attività che ci si potrebbe aspettare da un cliente. L’investigatore non può invece “istigare”, non può cioè porre manovre volte a indurre in errore il lavoratore o a suggerirgli eventuali comportamenti illegittimi al fine di verificare se questi “cade in tentazione”;
ñi controlli sono legittimi purché siano stati ripetuti per un lasso di tempo congruo e non quindi limitati a un solo episodio che potrebbe non essere significativo.

Il falso contatto su Facebook

Secondo la Cassazione [Cass. sent. n. 10955/2015 ], il datore può creare un falso profilo Facebook per «riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale» e non per controllare «l’attività lavorativa più propriamente detta». Così è legittimo l’impiego di un contatto fake per vedere se il dipendente lavora o si trastulla chattando con il profilo di una bella ragazza. Il che può addirittura portare a un licenziamento per giusta causa. Sono ammissibili – dice la corte – i «controlli difensivi occulti» anche ad opera di personale estraneo all’azienda – come appunto gli investigatori privati – solo se volti ad accertare comportamenti illeciti diversi dal semplice inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il controllo non può comunque assumere modalità eccessivamente invasive e deve pur sempre rispettare le garanzie di libertà e dignità dei dipendenti.
Fonte: www.laleggepertutti.it

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