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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

martedì 30 gennaio 2018

Scoperta di un telefono segreto: non c’è separazione con addebito



Che dire..

Questa sentenza, riportata nell'articolo pubblicato nell'utilissimo sito laleggepertutti.it, dimostra ancora una volta il ruolo essenziale dell'Investigatore Privato nel difedere e far valere un proprio diritto in Tribunale. Senza una indagine seria, accurata, affidata ad un Investigatore Privato professionista con regolare Licenza rilasciata dalla Prefettura, l'unico che vi poò rilasciare un a relazione, dettagliata e con prove fotografiche, da poter presentare in Tribunale ai fini dell'addebbito.

Spesso, per non dire sempre, il "fai da te" nel settore delle investigazioni private può essere dannoso e assolutamente improduttivo, perchè per quanto possa sembrare più facile, più economico, il professionista (in questo caso l'Investigatore Privato) viene pagato sia per la sua esperienza che per la sua professionalità. Perchè commettere un illecito in questo campo è molto semplice e in questo caso si parla di reati penali, quindi perchè rischiare?

Per non parlare di quello che poi viene portato in Tribunale, le prove parlano da sole, perchè non è cosi semplice dimostrare un atteggiamento intimo e affettuoso in pubblico, come è ancora più difficile provarlo.


Quindi ecco come il ruolo del professionista, dell'Investigatore Privato, assume una importanza fondamentale in giudizio e per una tranquillità di un lavoro ben fatto e documentato.




Scoperta di un telefono segreto: non c’è separazione con addebito


Un secondo telefono, usato per fare chiamate di nascosto a un’ex amica/o non è prova di tradimento.

È legittimo avere un telefono segreto: l’uso del secondo telefonino per chiamare una vecchia amica può essere giustificato dalla gelosia della moglie. Quindi, se lei scopre il dispositivo con le chiamate a un’altra donna non può chiedere la separazione con addebito. È questo il principio uscito fuori, di recente, dalle aule del Tribunale di Asti [sent. n. 749/2017. ]. Secondo il giudice piemontese non basta il rinvenimento di un cellulare per far scattare la presunzione di tradimento.
Un detto popolare dice che tre indizi fanno una prova. Funziona un po’ così anche per il diritto che chiama gli indizi con il termine «presunzioni». Le presunzioni, per costituire prova, devono essere «gravi, precise e concordanti», dice la legge. L’uso del plurale fa ritenere quindi che le presunzioni, per poter dimostrare un fatto, devono essere necessariamente più di una, tutte tra loro univoche. Ora, scoprire un telefono segreto è sicuramente un primo indizio. In una famiglia normale vorrebbe dire: lancio di piatti e di bicchieri. Ma da solo, per il tribunale, non può bastare per provare un tradimento. Trovare, su questo cellulare, solo chiamate in uscita sempre allo stesso numero fa presumere che il dispositivo nascosto sia “dedicato” appositamente a quella persona. Gli indizi sono già due. Il terzo indizio è che quella persona è una donna. E siamo a tre. Difatti parte subito la richiesta di separazione con addebito all’uomo, sospettato di essere un traditore. Ma il giudice ritiene tutti questi fatti ancora insufficienti se il clima familiare è improntato alla gelosia e alla diffidenza reciproca. E seppure la Cassazione ha sempre detto che anche il sospetto di tradimento basta per la separazione con addebito, a condizione però che le voci di paese ledano la dignità del coniuge, quando invece la vicenda si consuma dentro le quattro mura domestiche non c’è rischio di oltraggio alla rispettabilità della moglie. Che pertanto dovrà trovare prove più concrete per dimostrare il tradimento del marito. Soprattutto se il “terzo incomodo”, oggetto di tanta attenzione è – almeno stando ai racconti – solo un’amica.
Secondo la sentenza in commento, la circostanza che il marito abbia dei contatti telefonici, per quanto riservati, con una terza persona, non dimostra che vi sia una relazione extraconiugale, specie se si tratta di un’amicizia di vecchia data. L’occultamento del telefono, quindi, può essere ricondotto alla reciproca gelosia di cui i due coniugi soffrivano.
Non conta neanche il fatto che il rinvenimento del telefono abbia innescato la crisi poiché, in questo caso, di tale crisi è vittima anche il marito.

fonte: laleggepertutti.it


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