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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

sabato 31 marzo 2018

Stalking, segue l'ex con un localizzatore gps: "spiata" anche al commissariato di polizia




La professione di Investigatore Privato prevede, oltre al rispetto della Legge, il rispetto scrupoloso di norme e regolamenti che sono stati indicati dal Ministero dell'Interno (dettagliatamente spiegati con un manuale operativo) e dal Garante della Privacy. 


Ecco perchè bisogna sempre affidarsi ad Investigatori Privati Professionisti, regolarmente autorizzati con regolare Licenza Prefettizia. 


L'utilizzo del GPS per l'Investigatore Privato, unito al classico pedinamento, è consentito dalla normativa vigente proprio perchè considerato "Pedinamento Elettronico". 


Chiaramente anche l'uso del Gps deve essere commissionato da "un avente diritto", cioè da una persona che, per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ha la possibilità per poter commissionare un'indagine ad un Investigatore Privato e di consequenza che quest'ultimo possa accerttare l'incarico dopo aver valutato la fattibilità legale.

E' bene spiegare con chiarezza tale norma in quanto spesso mi trovo ad aver a che fare con persone che chiedendomi informazioni e a cui rispondo di non poter accettare l'incarico in quanto loro non hanno il diritto legale di poterlo commissionare, mi sento rispondere:"..non è un problema, acquisto l'apparecchiatura su internet e lo faccio dal solo.."..poi ecco cosa succede..


E' estremamente semplice comperare dei gps tracker online a basso costo, ma l'utilizzo è reato e sopratutto le prove che si andranno a scoprire non potranno essere utilizzate in Tribunale, con inoltre il rischio di essere denunciati s enon arrestati.


Quindi, riflettete e pensate che quei soldi che andrete a spendere avvidando un incarico ad un Investigatore Privato Professionista, oltre che essere spesi per la sua esperienza, per le relative prove documentali e testimoniali, sono spesi per la vostra tranquillità sia emotiva che legale. 


 

Stalking, segue l'ex con un localizzatore gps: "spiata" anche al commissariato di polizia







La donna era andata a denunciarlo. E lui è stato arrestato

Con un localizzatore gps, per conoscere con esattezza l'esatta posizione e potere fare delle improvvise apparizioni, ha pedinato la ex moglie. E lo ha fatto anche quando lei, stufa di essere seguita e rintracciata ovunque, era andata in commissariato per denunciarlo.

E’ stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, l'uomo, che aveva escogitato questo sistema per controllare la sua ex. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della donna, insospettita dal fatto che incontrava sempre l'ex consorte.

Gli agenti hanno bloccato l'uomo che si era appostato dietro alla pensilina di una fermata d'autobus, vicino all'auto della donna che era in compagnia del figlio minorenne. L'ex marito ha tentato di fuggire, ma gli agenti lo hanno raggiunto. Ai poliziotti ha mostrato il proprio cellulare con l'applicazione gps collegata al veicolo della sua ex. Le testimonianze acquisite dai poliziotti hanno confermato il comportamento aggressivo dell'uomo e l'arrestato, alla presenza dell'avvocato di fiducia, ha confermato di avere montato il gps al fine di pedinarla. Nel telefono sono stati trovati oltre cento messaggi di individuazione geografica del veicolo. In una circostanza l'uomo l'ha seguita fino al commissariato dove la donna era andata a denunciarlo.



Fonte: Repubblica.it

lunedì 12 marzo 2018

Cassazione: la violenza del marito non giustifica il tradimento della moglie




Nella mia carriera, ultra 20nnale, da Investigatore Privato autorizzato dalla Prefettura, di casi di violenza domestica ne ho visti tanti. 

Alcuni particolarmente gravi altri che per fortuna hanno avuto un epilogo meno drammatico. 

Personalmente la violenza non mi appartiene e non la giustifico per nessun motivo. Trovo deplorevole chi compie azioni simili e ritengo che la professione di Investigatore Privato serva proprio per difendere e far valere un prorpio diritto in Tribunale, e non per farsi "giustizia" da soli. 

Ecco l'importanza di avvelersi di un professionista del settore che possa fare la differenza e, soprattutto, possa offrire il giusto supporto per chi debba trovarsi nella condizione di dover gestire un tradimento o chi chi sia vittima di maltrattamenti.

                                   Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma


Cassazione: la violenza del marito non giustifica il tradimento della moglie

Per gli Ermellini, ai fini dell'addebito, la condotta violenta non giustifica la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio

di Lucia Izzo - Non è solo al marito aggressivo che va addebitata la separazione personale dei coniugi, ma anche alla moglie che lo ha tradito il marito: infatti, anche se la condotta violenta di un coniuge, non potrà mai essere giustificata dai comportamenti dell'altro, non varrà neppure a giustificare la violazione dei doveri che sorgono la matrimonio.

È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nell'ordinanza n. 3923/2018 (qui sotto allegata).

La vicenda

In Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, la addebitava inizialmente al solo marito violento, che più volte aveva aggredito fisicamente la moglie; la Corte d'Appello, tuttavia, decideva di addebitarla anche alla moglie che aveva tradito il marito, decisione che la ex decide di contestare in Cassazione.

In particolare, le doglianze della ricorrenza si fondano sulla ricorrenza del nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedeltà, che si afferma non provato in maniera puntale, e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò in quanto, puntualizza la donna, erano stati gli atteggiamenti aggressivi e violenti del partner nei suoi confronti a rendere la convivenza insostenibile.


Cassazione: la condotta violenta del partner non giustifica la violazione dei doveri matrimoniali


Tuttavia, secondo la Cassazione, le doglianze si rivelano inammissibili. Gli Ermellini rammentano i consolidati principi riguardanti l'obbligo di fedeltà coniugale, la cui inosservanza viene ritenuta violazione particolarmente grave e, di regola, sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.

Ciò eccetto il caso in cui non si riesca a dimostrare la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi che provi la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Il Collegio rammenta anche come la relazione di un coniuge con estranei renda addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, pur non sostanziandosi in un adulterio, offenda la dignità e l'onore del partner.

Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, sarà la parte che richiede l'addebitodella separazione all'altro coniuge, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, a dover dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; è, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.

La sentenza impugnata, conclude la Cassazione, ha rispettato tali principi: dalla valutazione delle risultanze processuali (tra cui puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e squilli durante la giornata) si è ritenuta provata la relazione della moglie nel senso di cui sopra (plausibili sospetti di infedeltà idonei a offendere la dignità e l'onore del partner).

Per tali ragioni il giudice a quo ha affermato che la separazione non era stata determinata dalla mediocrità della storia coniugale, bensì da tale relazione (qualificata come un evento recente e emotivamente duro, intervenuto mentre il marito tentava in modo grossolano approcci con la moglie), e anche dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito in ragione delle quali la separazione gli era stata già correttamente addebitata dal Tribunale

Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale e a sottolineare la gravità della condotta del marito, attengono a circostanze di merito (il cui vaglio non è ammissibile in Cassazione) e vanno, in conclusione, respinte.

Certo, precisa la Corte, la condotta violenta di un coniuge non può essere mai giustificata da comportamenti dell'altro, tuttavia, tale condotta non vale a sua volta a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio.

fonte: studiocataldi.it