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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

giovedì 10 maggio 2018

Cassazione: lui cerca incontri sul web e lei lo lascia, è infedeltà e non è abbandono di tetto coniugale.



     Dopo anni e anni di professione come Investigatore Privato a Roma dal 1995, posso dire di aver appurato che tradire è tradire, sia che lo si fa con il pensiero, sia fisicamente che attraverso una tastiera di un pc, sempre una infedeltà è; ovviamente cambia la rilevanza, la gravità, ecc. non è paragonabile un "tradimento" fatto solo perché si è intrapresa una relazione virtuale fine a se stessa, ad un altro "tradimento" in cui si incontra una persona fisicamente.. 

La differenza la fa il rapporto di fiducia che si instaura con il nostro partner che generalmente, almeno per quanto concerne le "fantasie" o qualche "pensiero" verso un lui o una lei, vengono giustificate reciprocamente, ma per il tradimento fisico invece è impossibile farla franca. 

Come Investigatore Privato, tornando alla sentenza, spesso mi capita di ricevere clienti in ufficio che portano gli smartphone, i tablet e i notebook dei rispettivi patner con la speranza e la convinzione che, in quanto investigatori privati, siamo autorizzati ad accedere abusivamente in qualsiasi dispositivo informatico per poter accedere ai dati custoditi all'interno. Ma ovviamente non è così. 

La signora in questione è stata indubbiamente molto fortunata a reperire dati e informazioni utili, in maniera legale, dal pc del marito, come è stato altrettanto bravo il suo avvocato a far valere le richieste della sua Cliente. Per tutti gli altri, l'unico modo per far valere e difendere un proprio diritto in Tribunale è quello che rivolgersi ad un Investigatore Privato, autorizzato dalla Prefettura.



Cassazione: lui cerca incontri sul web e lei lo lascia, è infedeltà e non è abbandono di tetto coniugale.



Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che va via di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne, perchè si tratta di una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione». Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un ex marito, che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie, per violazione dell’obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata via piantandolo in asso su due piedi, appena scoperto che lui cercava altri incontri con compagnia femminile sul web. L’uomo che ha una pensione di tremila euro mensili chiedeva anche di eliminare l’obbligo di contribuire con 600 euro al mese al mantenimento della moglie separata, una signora benestante e molto più giovane di lui, ma gli "ermellini" - con la decisione 9384 della Prima sezione civile - hanno confermato l'assegno. 
Con questa sentenza, la Suprema Corte ha convalidato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna che nel 2014 aveva equiparato la navigazione sui siti d’incontri alla violazione dell’obbligo di fedeltà. In Cassazione, l’uomo, distinto signore in pensione ancora in cerca di avventure nonostante le sue recenti nozze con la giovane consorte, si è lamentato del fatto che i magistrati bolognesi avevano «ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un suo interesse alla ricerca di compagnie femminili sul web». 
Ad avviso del marito lasciato, «tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi». Ma il tentativo di «minimizzare la sua condotta» non ha sortito effetto. A nulla gli è valso, per cancellare l'assegno in favore dell’ex, far riferimento alla «breve durata del matrimonio, nemmeno un anno», alla circostanza ammessa dalla stessa moglie «di svolgere lavori in nero», al fatto che lei avesse «automobili di grossa cilindrata», «quote di immobili», un intero palazzo e «altre potenzialità economiche a lei favorevoli». Il suo ricorso è stato dichiarato «inammissibile».
 fonte:  www.gazzettadiparma.it

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